Il 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 è riservato a coppie di sesso diverso e può essere celebrato o davanti all’Ufficiale di Stato civile o davanti al Sacerdote. Col matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. La coppia può scegliere fra comunione legale dei beni e separazione.
In caso di morte del coniuge, all’altro spetta una quota di eredità oltreché il TFR (se non già percepito), la pensione indiretta o di reversibilità e il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà esclusiva del defunto.
Per mettere fine al matrimonio, i coniugi dovranno prima separarsi e poi divorziare.
𝐋’𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄 è riservata a coppie dello stesso sesso e viene celebrata davanti all’Ufficiale di Stato civile. La coppia può scegliere tra i due cognomi quale aggiungere al proprio.
A differenza del matrimonio, nelle unioni civili non è previsto l’obbligo di fedeltà nei confronti del partner. La coppia può scegliere fra comunione legale dei beni e separazione.
In caso In caso di morte del coniuge, all’altro spetta una quota di eredità oltreché il TFR (se non già percepito), la pensione indiretta o di reversibilità e il diritto di abitazione nella casa familiare di proprietà esclusiva del defunto.
Per mettere fine all’unione civile, la coppia deve comunicare all’Ufficiale di Stato civile lo scioglimento della stessa e attendere tre mesi affinché sia definitivo.
La 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐈𝐕𝐄𝐍𝐙𝐀 riguarda sia le coppie di sesso diverso che quelle dello stesso sesso.
La coppia può stipulare un contratto di convivenza per scegliere il regime patrimoniale. Se la convivenza risulta provata dallo stato di famiglia anagrafico, i partner hanno il diritto reciproco alla visita e all’assistenza del familiare ricoverato, di accesso alle informazioni sanitarie.
In caso di morte del partner, all’altro non spetta la pensione indiretta o di reversibilità, ma è possibile ereditare i beni e il TFR del defunto (se non già percepito) solo se quest’ultimo ha fatto testamento. Al partner è riconosciuto anche il diritto di abitazione nella casa del defunto, ma solo per un periodo che non può superare cinque anni. Alla convivenza si può mettere fine senza particolari formalità e l’ex convivente ha un diritto temporaneo agli alimenti se versa in stato di bisogno.